Il D.Lgs. 33 del 14/03/2013, all’art. 22 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti
pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni
in società di diritto privato) prevede che:
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla
amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in
favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche
minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività
svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo
dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti
disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato
sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati
da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli
enti di cui al precedente comma.
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati
relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione,
alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli
ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di
amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli
enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di
indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma
1, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte
dell'amministrazione interessata.
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei
principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente
controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle
società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro
controllate.