Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Art. 47.
Sanzioni
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo
14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del
coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione
della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito
internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci
pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero,
per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità' amministrativa competente
in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
ANNO 2014
Non sono state applicate sanzioni
ANNO 2015
Non sono state applicate sanzioni
ANNO 2016
Non sono state applicate sanzioni
ANNO 2017
Non sono state applicate sanzioni